Statuto della SIMEU

Articolo 1 - Denominazione E’ costituita una Associazione Scientifica denominata: "Società Italiana di Medicina d'Emergenza-Urgenza  SIMEU (Società Scientifica dei Medici d’Urgenza, Pronto Soccorso ed Emergenza Territoriale)".
L'Associazione sarà identificata da un proprio logo.
L'Associazione riunisce i medici che operano ad ogni titolo nell'ambito delle emergenze-urgenze sanitarie; è apartitica, apolitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve e il capitale non potranno in alcun modo essere distribuite dall'Associazione.
Articolo 2 - Sede L'Associazione ha sede legale il Bologna, via Marconi n. 71. Il Presidente in carica potrà istituire, per il periodo del suo mandato, per esigenze operative, una sede nazionale in luogo diverso. La segreteria nazionale potrà avere sede in luogo diverso dalle precedenti.
Articolo 3 - Durata L'associazione ha durata a tempo indeterminato.
Articolo 4 - Scopi L'Associazione ha i seguenti scopi tutti perseguiti nell'intento della solidarietà sociale:
1. Realizzare l'integrazione culturale, organizzativa e funzionale tra le componenti territoriali e ospedaliere del sistema nazionale delle emergenze sanitarie;
2. Può muovere la formazione professionale e l'addestramento permanente nelle conoscenze e nelle tecniche delle emergenze-urgenze sanitarie e nella medicina delle catastrofi, attraverso appositi corsi di informazione e aggiornamento, eventualmente convalidati con certificazione degli stessi seminari, convegni, congressi nazionali, internazionali e regionali, nonchè soggiorni residenziali presso Istituzioni nazionali e internazionali accreditate;
3. Promuovere l'efficacia e l'efficienza del sistema nazionale dell' emergenza-urgenza sanitaria, anche in collaborazione con le Facoltà universitarie, altre Società Scientifiche, gli Ordini Professionali e i Collegi professionali del personale tecnico e infermieristico, gli organismi istituzionali, nonché le Associazioni di volontariato;
4. Promuovere e favorire l'istituzione della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza, d'intesa con le preposte Istituzioni nazionali ed europee;
5. Operare congiuntamente con le Istituzioni per la razionalizzazione della rete dei servizi dell'emergenza territoriale e ospedaliera;
6. Perseguire l'accreditamento dei servizi dell'emergenza e stabilire gli opportuni criteri di verifica;
7. Promuovere la ricerca scientifica presso le strutture operative del sistema delle emergenze-urgenze e la didattica della disciplina anche attraverso la formazione continua;
8. Tutelare gli aspetti etico-professionali, deontologici, culturali e giuridici dei propri iscritti;
9. Attivare di concerto con le istituzioni, anche attraverso i mezzi di comunicazione, iniziative di educazione dei cittadini, sia per quanto riguarda le tecniche di primo soccorso sia per il corretto uso delle strutture dell'emergenza-urgenza;
10. Adempiere alle funzioni che le siano attribuite dalla Legge o dalla Pubblica Amministrazione.
Articolo 5 - Associati L'Associazione è composta da:
- soci ordinari;
- soci onorari;
- soci sostenitori.

Soci Ordinari
Possono essere soci ordinari dell'Associazione i medici italiani e stranieri che operano a ogni titolo nell'ambito delle emergenze-urgenze sanitarie, che facciano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Il socio ordinario può partecipare all'Assemblea Nazionale e all'Assemblea della propria Regione con diritto di voto attivo dopo sei mesi e con diritto di voto passivo dopo un anno dall’ammissione ed esercita il proprio diritto solo se in regola con il pagamento delle quote annuali.
I soci ordinari delle disciolte ANMU e SIMPS, in regola con le quote annuali, su domanda, confluiscono di diritto nella SIMEU, conservando l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del primo Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali elettive. I soci hanno diritto ad essere informati sull'andamento e sulle attività della SIMEU. I soci, a qualsiasi carica eletti, svolgono la loro attività a titolo gratuito e senza diritto ad alcun compenso. La qualità di socio si perde per:
- dimissione,
- morosità,
- indignità sancita dal Collegio dei Probi Viri.

Articolo 6 - Soci Onorari Sono soci onorari dall'associazione di medici e i cultori, italiani e stranieri, della Medicina dell'Urgenza che abbiano acquisito meriti particolari. La nomina di soci onorari è di competenza dell'Assemblea Nazionale che delibera con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto su proposta unanime del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale e sono privi di elettorato attivo e passivo. Con le stesse modalità e a maggioranza può essere nominato un Presidente Onorario.
Articolo 7 - Soci Sostenitori Sono Soci sostenitori dell’associazione le persone fisiche, gli Enti, le Istituzioni, le Aziende e le Società che ne sostengono le attività con contributi finanziari, in natura o contributi d'opera con il minimo fissato dal Consiglio Direttivo. I soci sostenitori sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale: possono partecipare alle assemblee nazionali e della regione di appartenenza senza diritto di voto attivo o passivo.
Articolo 8 - Organi della Società Sono organi della società:
- l’Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probi Viri.
Articolo 9 - Assemblea Nazionale L'Assemblea Nazionale è composta dai soci in regola con il versamento delle quote sociali annuali. Si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio secondo i termini di legge e tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta dei due terzi dei soci aventi pieno diritto di voto.
Viene convocata dal Presidente con lettera contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno trenta giorni prima della riunione e/o mediante pubblicazione nella rivista e nei bollettini ufficiali dell'Associazione. L'Assemblea nazionale può essere convocata in via straordinaria su richiesta motivata del Presidente, del Consiglio Direttivo, di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti di persona o a mezzo delega conferita ad altro socio e delibera a maggioranza semplice salvo che per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell'Associazione per cui è necessario il voto favorevole dei due terzi dei votanti. Ogni socio a diritto a un voto e può essere portatore di un massimo di due deleghe.
L'assemblea delibera sui seguenti argomenti:
- elezione del Consiglio Direttivo;
- indirizzi generali della vita associativa;
- rendiconto economico-finanziario annuale e relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo e dal Presidente nazionale;
- determinazione della quota annuale di associazione proposta dal Consiglio Direttivo;
- modifiche dello statuto;
- scioglimento della società.
Articolo 10 - Consiglio Direttivo Nazionale Il Consiglio Direttivo è composto da 19 (diciannove) consiglieri che eleggono tra loro il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, a scrutinio segreto con la maggioranza semplice dei presenti.
Il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione sarà costituito da 10 (dieci) soci già iscritti alla SIMPS e 9 (nove) soci già iscritti al la ANMU, eletti su liste separate. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 2 (due) anni e può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza relativa in seduta appositamente convocata. In caso di revoca del Consiglio Direttivo decadono tutte le cariche sociali in essere. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei membri eletti e delibera a maggioranza relativa dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo e l'organo esecutivo dell'Associazione nel rispetto delle indicazioni stabilite dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo inoltre:
- elegge il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Vicepresidente (presidente designato);
- redige li ha il regolamento dell’Associazione e vi apporta eventuali modifiche;
- predispone la relazione annuale e il rendiconto economico-finanziario su indicazioni del Tesoriere;
- delibera su domande di ammissione dei nuovi soci;
- delibera sull'entità della quota annuale associativa da proporre all'Assemblea;
- delibera sulla creazione di comitati, inclusi i comitati tecnico-scientifici, commissioni, gruppi di lavoro, collegamenti con le sezioni regionali;
- definisce il logo dell'Associazione e ne apporta eventuali variazioni;
- delibera sulle richieste pervenute per l'assegnazione del Congresso Nazionale, le richieste di patrocinio, e tutte le altre richieste in cui è implicato il logo dell'Associazione;
- individua la rivista ufficiale della società, ne nomina il direttore e il comitato editoriale, e ne verifica l'operato;
- assegna un incarico di redazione del bollettino ufficiale della società e ne verifica i contenuti;
- redige, e propone all'assemblea, eventuali modifiche allo statuto.
Solo il primo Consiglio Direttivo dell'associazione eleggerà il Presidente e due Vicepresidenti con funzione di primo e il secondo presidente designato. Vi è incompatibilità tra la carica di componente del Consiglio Direttivo nazionale e del Consiglio Direttivo regionale.
Articolo 11 - il Presidente Nazionale Il Presidente Nazionale compie tutti gli atti che impegnano l’associazione e la rappresenta davanti ai terzi ed in giudizio.
E’ coadiuvato e sostituito, in caso di impedimento, dal Vicepresidente. Può delegare al Vicepresidente singole funzioni di sua competenza. Durante il primo mandato il Presidente, in caso di assenza o impedimento è sostituito dal primo Vicepresidente (primo Presidente designato). Dura e il carica due (2) anni, non è immediatamente rieleggibile e può essere revocato a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo. Allo scadere del biennio di presidenza, il Presidente assume la carica di past-president, col ruolo nell'Ufficio di Presidenza.
Articolo 12 - Tesoriere Il Tesoriere amministra il patrimonio dell'Associazione, richiede il versamento delle quote e redige annualmente la bozza di rendiconto economico-finanziario da presentare al Consiglio Direttivo. Dura in carica 2 (due) anni, non è immediatamente rieleggibile e può essere revocato a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo.
Articolo 13 - Nazionale Il Segretario Nazionale coadiuva il Presidente nella sua attività. Dura in carica 2 (due) anni, non è immediatamente rieleggibile e può essere revocato a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo.
Articolo 14 - Collegio dei Revisori dei Conti E’ costituito da tre componenti, di cui due eletti dall'assemblea dei soci e uno, iscritto all'albo professionale dei commercialisti, nominato dal Consiglio Direttivo. Esamina il rendiconto finanziario annuale e il bilancio di previsione presentati dal Tesoriere e li trasmette, corredati da relazione motivata al Consiglio Direttivo per l'approvazione della successiva presentazione all'assemblea nazionale per l'approvazione definitiva. Dura in carica 2 (due) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Articolo 15 - il vicepresidente nazionale
(Presidente designato)
Il Vicepresidente Nazionale dura in carica 2 a (due) anni come vicepresidente e allo scadere del mandato di vicepresidenza, assume la carica di Presidente nazionale per la durata di 2  (due) anni. Può essere revocato a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, in una seduta appositamente convocata. Solo il primo Consiglio Direttivo dell'associazione eleggerà due vicepresidenti, con funzione di primo e secondo presidente designato, scelti ciascuno a rappresentare pro tempore le due associazioni (ANMU e SIMPS) confluite nella SIMEU.
Articolo 16 - il Past-President nazionale Il Past-President nazionale coadiuva il Presidente con poteri consuntivi e fa parte dell'ufficio di presidenza. Dura in carica 2 (due) anni. Il primo Consiglio Direttivo dall'associazione designerà tra i suoi componenti un Past-President del durerà in carica due anni. Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un consigliere, nella persona del primo non eletto della lista dell’associazione di provenienza del Past-president.
Articolo 17 - Ufficio di Presidenza L'ufficio di presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente (presidente designato), dal Past-President, dal Segretario Nazionale.
Articolo 18 - Comitati Tecnico-Scientifici I Comitati Tecnico-Scientifici tra (CTS) sono organismi operativi dello associazione nominati dal Consiglio Direttivo che si occupano di quanto attiene alla ricerca e in genere all'attività scientifica nelle discipline della medicina di emergenza-urgenza e della medicina delle catastrofi. Il Consiglio Direttivo ne definisce le aree d'intervento e nomina i Coordinatori. I CTS durano in carica 2 (due) anni e possono essere riconfermati.
Articolo 19 - Collegio dei Probi Viri E' costituito da cinque componenti eletti dall'assemblea dei soci. Dura il carica 2 (due) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Ai Probi Viri compete, su deferimento del Presidente, la valutazione dei comportamenti dei soci contrari alla deontologia professionale o atti contrari alle regole di correttezza decoro e immagine dell’associazione o di violazione alle disposizioni del presente statuto. Il regolamento dell'associazione determina le procedure che possono in caso di provata responsabilità, concludersi con i seguenti provvedimenti:
- avvertimento, censura, sospensione temporanea, espulsione dall'associazione.
Articolo 20 - Patrimonio Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni mobili, mobili registrati e immobili dalla stessa acquisiti. Le entrate della società sono costituite, altresì da:
- quota annuale riscossa dai soci;
- eventuali corrispettivi specifici richiesti a fronte di attività in diretta attuazione degli scopi Istituzionali nei confronti soci;
- gli introiti derivanti da manifestazioni culturali o scientifiche e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione o altro da azioni promozionali, da ogni altra iniziativa consentita dalle leggi e da erogazioni liberali o donazioni.
I patrimoni dell’Associazione Nazionale dei Medici d’Urgenza (ANMU) e della Società Italiana di Medicina di Pronto Soccorso (SIMPS) confluiscono nel patrimonio dell’Associazione SIMEU. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell’Associazione, il suo patrimonio dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 21 - Anno sociale e rendiconto economico-finanziario L'anno sociale ricovero 1° febbraio e termina il 31 gennaio di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario relativo all'anno sociale deve essere depositato presso la sede legale dell’Associazione almeno 7 giorni prima della data dell'approvazione.
Articolo 22 - Sezioni regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano L’associazione per giungere le proprie finalità si articola in Sezioni regionali. Le Sezioni regionali sono costituite da almeno 10 (dieci) soci ordinari dell'associazione. Possono essere costituite Sezioni interregionali. Le Sezioni sono costituite entro 90 giorni dalla approvazione del regolamento del presente statuto da un’Assemblea di soci ordinari dell'Associazione delle singole Regioni e delle province Autonome di Trento e Bolzano.
Le Sezioni regionali hanno un proprio regolamento che deve essere approvato dall'Assemblea regionale dei soci e successivamente dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 23 - Organi delle Sezioni regionali Sono organi delle sessioni regionali:
- l'Assemblea regionale
- il Consiglio Direttivo Regionale;
- il Presidente regionale
Articolo 24-assemblea regionale E’ costituita da tutti i Soci della regione in regola con le quote societarie annuali; si riunisce almeno una volta all'anno in via ordinaria e tutte le volte che il Consiglio Direttivo regionale lo ritenga opportuno o qualora venga richiesta la convocazione dei 2/3 dei soci della regione. La convocazione deve essere fatta tramite lettera inviata almeno dieci giorni prima , contenente l'indicazione dell’ordine del giorno e della data della prima e seconda convocazione. Delibera con le maggioranze previste per l'Assemblea nazionale.
L'assemblea nazionale delibera sui seguenti argomenti:
- regolamento della sezione regionale
- elezione del Consiglio Direttivo Regionale;
- sugli indirizzi generali della vita associativa regionale, in sintonia con i deliberati nazionali;
- sullo rendiconto economico - finanziario annuale e sulla relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo regionale.
Articolo 25 - Consiglio Direttivo Regionale E’ eletto dall'Assemblea regionale dei soci ed è composto dal numero di Consiglieri stabilito da regolamento approvato dall'assemblea; dura in carica per un periodo di 2 (due ) anni e può essere revocato l'Assemblea regionale con la maggioranza dei 2/3; e validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera con la maggioranza relativa dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.
Il Consiglio Direttivo:
- da esecuzione al programma approvato dall’Assemblea dei Soci;
- elegge il Presidente e il Segretario;
- predispone la relazione annuale e rendiconto economico - finanziario;
- redige il regolamento della sezione regionale lo sottopone all’approvazione dell'assemblea;
- delibera sulla creazione dei Comitati e Commissioni.
Articolo 26 - il Presidente Regionale Il Presidente rappresenta l'Associazione presso le Istituzioni e le Società Scientifiche regionali. Dura in carica 2 (due) anni e può essere revocato dal Consiglio Direttivo regionale con la maggioranza della metà più uno.
E’ rieleggibile una volta e ha funzioni di Tesoriere regionale.
Articolo 27 - il Segretario Regionale E’ eletto dal Consiglio Regionale. Coadiuva il Presidente nell'espletamento dei compiti istituzionali e nell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.
Articolo 28 - Clausola compromissoria Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà seconda equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede legale dell’Associazione.
Articolo 29 - Rinvio Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge, ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e alle leggi speciali in materia.